Come si cancellano le ipoteche?

Con l’emanazione della c.d legge Bersani (legge n. 40/2007), successivamente modificata e trasfusa – per quanto attiene la cancellazione delle ipoteche – nell’articolo 40 bis del testo unico bancario, il legislatore ha stabilito che le cancellazioni possono essere gestite in un rapporto diretto tra banca e Uffici dei Registri Immobiliari, senza il necessario intervento del notaio.

Si tratta delle ipoteche iscritte a favore delle banche e che si trovano a garantire un debito che è stato già estinto.

In sintesi, l’articolo 40 bis in sintesi prevede che:

  1. l’ipoteca si estingue automaticamente alla data di estinzione dell’obbligazione garantita (ovvero nello stesso giorno in cui viene estinto il debito);
  2. Il creditore rilascia al debitore quietanza attestante la data di estinzione dell’obbligazione e trasmette telematicamente al conservatore dei Registri Immobiliari, la relativa comunicazione entro trenta giorni dalla stessa data, senza alcun onere per il debitore;
  3. decorso il termine di trenta giorni dalla data di estinzione del mutuo, il conservatore, in mancanza della comunicazione ostativa alla cancellazione, procede d’ufficio alla cancellazione dell’ipoteca entro il giorno successivo.

Per gli atti previsti nei punti precedenti non è necessaria l’autentica notarile.

La cancellazione delle ipoteche oltre i mutui fondiari

La disciplina della cancellazione semplificata si applica, oltre che ai mutui fondiari, anche:

  • ai mutui non fondiari;
  • ai finanziamenti diversi dai mutui, fondiari e non fondiari;
  • ai finanziamenti concessi da enti di previdenza obbligatoria ai propri dipendenti o iscritti;
  • ai finanziamenti concessi, oltre che da banche, da altri intermediari finanziari.