CREDITO AL CONSUMO

Gli articoli 40 e 41 del codice del consumo (D.lgs 6 settembre 2005, n. 206), relativi al credito al consumo e la tasso annuo effettivo globale e pubblicità, sono stati assorbiti interamente dal Titolo IV del D.lgs 1 settembre 1993, n. 385, in attuazione della Direttiva 2008/48/CE, avvenuta con l’emanazione del D.lgs 13 agosto 2010, n. 141, successivamente modificato dal D.lgs 14 dicembre 2010, n. 218.

Il suddetto codice, pertanto, in tema di credito al consumo, si limita a fare rinvio ai capi II e III del titolo VI del citato decreto legislativo n. 385 del 1993, e successive modificazioni, nonché agli articoli 144 e 145 del medesimo testo unico per l’applicazione delle relative sanzioni.

L’art. 1 del D.lgs n. 141/2010 sostituisce l’intero Capo II del Titolo VI del t.u.b. riguardante il “credito ai consumatori”.

L’art. 121 t.u.b. riprende le più significative definizioni contenute nella direttiva tra cui, in particolare:

CONTRATTO DI CREDITO: è il contratto con cui un finanziatore concede o si impegna a concedere a un consumatore un credito sotto forma di dilazione di pagamento, di prestito o di altra facilitazione finanziaria.

FINANZIATORE:è il soggetto che, essendo abilitato a erogare finanziamenti a titolo professionale nel territorio della Repubblica, offre o stipula contratti di credito.

L’art. 122 t.u.b. individua l’ambito di applicazione della disciplina del credito al consumo. Esso regola i contratti di credito comunque denominati, ad eccezione di alcuni casi tassativamente previsti.

Si segnala in particolare che:

– i finanziamenti di durata superiore a cinque anni, garantiti da ipoteca su immobili, non sono mai assoggettati alla disciplina del credito al consumo;

– i finanziamenti di durata non superiore a cinque anni, garantiti da ipoteca su immobili, sono assoggettati alla disciplina in oggetto purché in questo caso siano destinati ad uno scopo diverso (liquidità) dall’acquisto, conservazione o ristrutturazione di un diritto di proprietà su un terreno o su un immobile;