La cessione di azienda è il contratto con cui viene venduta una azienda intesa come “complesso di beni organizzati dall’imprenditore per l’esercizio dell’impresa”.

I beni che compongono l’azienda, quindi, non vengono considerati in modo autonomo e distinto, ma in modo unitario in quanto funzionali all’attività di impresa; a titolo esemplificativo, fanno parte dell’azienda macchinari, beni mobili, merci di magazzino (beni materiali), ma anche “avviamento” e “Know how” (beni immateriali).

Il contratto di cessione di azienda si distingue dal “contratto di affitto” di azienda o di ramo di azienda con cui al conduttore viene concesso il godimento dell’azienda a fini produttivi dietro versamento di un canone e per un certo periodo di tempo, al termine del quale l’azienda torna nella disponibilità del proprietario.

La cessione di azienda e la disciplina dei contratti

Per effetto della cessione di azienda, l’acquirente (c.d. “cessionario”) subentra nei contratti aziendali (ad es. i contratti con i fornitori) stipulati per l’esercizio dell’azienda stessa, a condizione che detti contratti non rivestano carattere personale. La norma è derogabile e quindi le parti possono di comune accordo modificare la disciplina prevista (art. 2558 del codice civile);

Qualora l’immobile nel quale si svolge l’attività di impresa sia locato, il cedente dell’azienda può cedere all’acquirente il contratto di locazione dell’immobile, anche senza il consenso del locatore al quale il cedente dovrà dare comunicazione mediante lettera raccomandata  con avviso di ricevimento (art. 36 della Legge 27 luglio 1978 n. 392).

I rapporti di lavoro con i dipendenti sono regolati dall’art. 2112 del codice civile che prevede che in caso di trasferimento d’azienda, il rapporto di lavoro continui con il cessionario ed il lavoratore conservi tutti i diritti che ne derivano. La legge prevede anche una responsabilità solidale fra cedente e cessionario per tutti i crediti che il lavoratore aveva al tempo della cessione di azienda.

La cessione di azienda e la disciplina dei crediti e dei debiti aziendali

La cessione di azienda comporta il trasferimento dei crediti relativi all’azienda ceduta a favore del cessionario con effetto dal momento dell’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di cessione; il cessionario, quindi, subentra nella stessa posizione del cedente rispetto ai debitori e ha diritto di ricevere da questi il pagamento dei crediti aziendali. L’efficacia del trasferimento dei crediti si ha anche qualora il debitore non abbia ricevuto alcuna notifica e ancorchè non abbia accettato la cessione.

La legge in ogni caso prevede che qualora il debitore paghi in buona fede l’originario titolare dell’azienda senza essere a conoscenza dell’intervenuta cessione, sia comunque liberato dall’obbligazione di pagamento.

Quanto ai debiti, invece, la regola è che il cedente non sia liberato dai debiti inerenti all’esercizio dell’azienda ceduta anteriori al trasferimento e quindi continui a rispondere dei debiti contratti quando era titolare dell’azienda. Il cedente può essere liberato solo mediante una espressa dichiarazione in tal senso rilasciata dai creditori.

Il cessionario è chiamato comunque a rispondere dei debiti aziendali se questi risultano dai libri contabili obbligatori (art. 2560 c.c.) , salvo rivalersi verso il cedente con l’azione di regresso

Profili fiscali della cessione di azienda

La cessione di azienda non rientra nel campo di applicazione dell’IVA, ai sensi dell’art. 2, III comma, lettera b), del D.P.R. 26/10/1972 n. 633: l’atto di cessione d’azienda è pertanto soggetto all’imposta di registro in misura proporzionale applicata sul valore complessivo delle attività che compongono l’azienda o il ramo d’azienda, comprensivo di avviamento, detratte le passività cedute e risultanti dalle scritture contabili obbligatorie.

Le aliquote applicabili sono differenziate a seconda della natura dei beni che compongono l’azienda ceduta:

  • sul valore imputabile ai beni mobili o di altri diritti , l’imposta è pari al 3%;
  • sul valore imputabili agli immobili (fabbricati e le relative pertinenze), l’imposta è il 9% ; sui terreni agricoli il 15%

E’ importante precisare che l’art. 23, IV comma del DPR 131/1986 dispone che “ai fini dell’applicazione delle varie aliquote le passività si imputano ai diversi beni mobili e immobili in proporzione al loro rispettivo valore”.

Il ruolo del notaio nel trasferimento d’azienda

I contratti che hanno per oggetto la cessione di azienda devono essere stipulati con atto notarile al fine del loro deposito presso il competente Registro delle imprese.

La consulenza di un professionista particolarmente qualificato nel campo giuridico come il Notaio può risultare particolarmente indicata per la verifica della sussistenza di tutti i requisiti richiesti dalla legge per la validità del contratto, come ad esempio la corretta formulazione dell’oggetto, del corrispettivo o delle modalità di pagamento, ovvero l’inserimento delle menzioni urbanistiche in presenza di immobili aziendali, ecc.) nonché per la corretta determinazione delle imposte legate all’operazione in oggetto.

Il Notaio non è invece chiamato ad accertare né la continuità delle iscrizioni dell’azienda nel Registro delle imprese, né l’effettiva titolarità dei vari permessi e licenze.

Il nostro studio notarile vanta una lunga e consolidata esperienza di lavoro nell’ambito della contrattualistica relativa ad aziende di grosse dimensioni (come Outlet e Centri Commerciali), sia in relazione ad aziende di piccole e medie dimensioni.

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