La comunione legale dei beni

IL REGIME DI COMUNIONE LEGALE DEI BENI

Per regolare i rapporti patrimoniali tra i coniugi il codice civile prevede un regime applicabile a tutte le famiglie nel caso in cui i coniugi non dichiarino la loro diversa volontà alla celebrazione del matrimonio. In questo caso, in mancanza di diversa convenzione, il regime patrimoniale applicabile è costituito dalla comunione legale dei beni.

Nella comunione legale dei beni rientrano tutti i beni acquistati durante il matrimonio, ad eccezione di quelli acquistati con denaro personale e dei beni personali.

I beni sono comuni ad entrambi indipendentemente da quale dei due coniugi abbia effettuato l'acquisto e il pagamento. Se per esempio uno dei due coniugi acquista un bene immobile intervenendo da solo all’atto di compravendita, automaticamente anche l’altro coniuge diventerà proprietario in comunione del bene.

Tuttavia non tutti i beni dei coniugi rientrano nella comunione legale dei beni: ne sono esclusi i c.d. beni personali. Fanno parte di questi i beni che ciascun coniuge già possedeva prima del matrimonio, i beni acquistati anche successivamente al matrimonio per successione o donazione (a meno che il testamento o la donazione non preveda l’attribuzione alla comunione), i beni di uso strettamente personale, i beni che servono all’esercizio della professione e i beni che vengono acquistati con i proventi del trasferimento di altri beni personali.

L’amministrazione ordinaria dei beni comuni ai coniugi spetta a ciascuno, disgiuntamente dall’altro. Per gli atti di straordinaria amministrazione occorre invece il consenso di entrambi i coniugi.

Per esempio nella compravendita di un bene immobile della comunione occorre il consenso di marito e moglie per poter alienare il bene.

 

Il notaio è una figura esperta del diritto di famiglia che può fornire informazioni utili sia sulle regole generali che per affrontare singoli casi concreti.

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