L’IMPRESA FAMILIARE
L'impresa familiare è un istituto giuridico disciplinato dall'art. 230 bis del codice civile che regola i rapporti che nascono in seno ad una impresa ogni qualvolta uno o più familiari dell'imprenditore presta la sua opera in maniera continuativa nella famiglia o nella stessa impresa.
L'impresa familiare è costituita dall'imprenditore che di regola è il fondatore e al quale spettano tutti gli atti di ordinaria gestione, dal coniuge e/o dai parenti entro il terzo grado e dagli affini entro il secondo grado. Dell'impresa inoltre possono far parte i figli adottivi e naturali.
I familiari hanno diritto al mantenimento in rapporto alle condizioni economiche della famiglia, alla partecipazione agli utili, ai beni acquistati con gli utili, e agli incrementi dell'azienda.
Rispetto alla disciplina civilistica, quella fiscale richiede un ulteriore requisito al lavoro svolto dai familiari: la collaborazione fiscalmente rilevante deve essere, oltre che continuativa, come previsto dall'art. 230-bis del codice civile, anche prevalente rispetto a qualsiasi altra attività lavorativa del collaboratore.
La convenienza alla formazione di un'impresa familiare è legata alla possibilità di ripartire il reddito fra più soggetti. La ripartizione, infatti, consente di attenuare la progressività dell'IRPEF. Il reddito dell'impresa familiare va imputato ad ogni collaboratore in proporzione alla sua partecipazione agli utili.
Il notaio può fornire informazioni utili sulle regole generali e dare assistenza per la formazione al fine di addivenire alla stipula dell’atto enunciativo dell’impresa familiare.
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