Ai sensi dell’articolo 23 del Codice dell’Amministrazione Digitale, il notaio può rilasciare copie certificate di documenti informatici.

Il notaio può pertanto acquisire il contenuto di pagino web, previo accertamento che questo abbia le caratteristiche tecniche per potere essere definito un “documento informatico”, cristallizzando in un preciso momento un contenuto web che per natura è fortemente dinamico e soggetto a modifiche ed eliminazioni.

Il documento prodotto dal notaio potrà avere l’efficacia probatoria di cui all’articolo 2712 del codice civile e conterrà oltre che l’evidenza del contenuto cristallizzato anche tutti i log di navigazione, intesi come tutte le operazioni effettuate, per raggiungere un determinato contenuto.

Il notaio certifica pertanto l’esistenza del contenuto, in un luogo ben preciso in un determinato momento.

Il copia conforme di pagina web potrà essere usato come documento a supporto in controversie nelle sedi opportune.