Si parla di fusione transfrontaliera quando le società partecipanti alla fusione sono di nazionalità diversa.

La materia trova una disciplina generale nell’art. 25 comma 3 della L. n. 218/95 secondo il quale

“(..) le fusioni di enti con sede in Stati diversi hanno efficacia soltanto se posti in essere conformemente alle leggi di detti Stati interessati”.

Tale ultima disposizione, statuisce il cosiddetto “criterio distributivo”, in forza del quale gli adempimenti relativi all’attività “individuale e preparatoria“ della fusione (ad esempio la redazione del progetto di fusione e  lo svolgimento dell‘assemblea di  fusione) devono essere eseguiti in conformità alle norme della propria legge nazionale di ciascuna delle società partecipanti, mentre quelli relativi all’attività “congiunta”, da parte delle singole società, oppure quando sussista una interrelazione tra la posizione di una società e quella dell’altra (ad esempio la stipula dell‘atto di fusione, la pubblicità e gli effetti) devono essere osservati i criteri previsti da tutti gli ordinamenti nazionali che ne sono coinvolti.

Il d.lgs. 30 maggio 2008 n. 108 , emanato in attuazione alla direttiva 2005/56/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio del 26 ottobre 2005 (c.d. decima direttiva), ha finalmente introdotto nel nostro ordinamento una disciplina organica delle fusioni transfrontaliere, relativa alle fusioni transfrontaliere.

La disciplina applicabile nel “branch” di società estere e fusione transfrontaliera

Il decreto ribadisce l’applicazione del criterio distributivo ma lo integra prevedendo che, in caso di conflitto tra norme di ordinamenti diversi, trova applicazione la legge della società risultante dalla fusione, facendo salve le norme nazionali che sono ritenute di applicazione necessaria.

Diritto di recesso: L’operazione di fusione riconosce al socio non consenziente il diritto di recesso che è regolato dalla legge della società da cui si recede.

Progetto di fusione: Il contenuto del progetto di fusione viene arricchito con altri contenuti (ad esempio le informazioni sulle procedure di coinvolgimento dei lavoratori nella definizione dei loro diritti di partecipazione alla società risultante dalla fusione, le ripercussioni sull’occupazione).

Pubblicazione in Gazzetta Ufficiale: Almeno 30 giorni prima della data dell’assemblea convocata per la decisione di fusione devono essere pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale alcune informazioni riguardanti ciascuna delle società (italiane e straniere) partecipanti alla fusione: tipo, denominazione, sede statutaria e legge regolatrice; registro delle imprese nel quale è iscritta la società e il numero di iscrizione; modalità di esercizio dei propri diritti da parte dei creditori e dei soci di minoranza e modalità con cui ottenere gratuitamente dalla società tali informazioni.

Relazione dell’organo amministrativo: La relazione si arricchisce di un ulteriore contenuto cioè devono essere illustrate le conseguenze della fusione per i soci, per i creditori e per i lavoratori e di ulteriori oneri pubblicitari in quanto la relazione deve essere inviata ai rappresentanti dei lavoratori o in assenza di questi, deve essere messa a disposizione dei lavoratori, 30 giorni prima dell’assemblea che delibera la fusione.

Decisione sulla fusione: l’efficacia della delibera di approvazione del progetto di fusione può essere subordinata all’approvazione con successiva delibera da parte dell’assemblea delle modalità di partecipazione dei lavoratori nelle società risultanti dalla fusione.

Certificato preliminare: Su richiesta della società italiana partecipante alla fusione, il Notaio rilascia senza indugio il certificato attestante il regolare adempimento, in conformità alla legge, degli atti e delle formalità preliminari alla realizzazione della fusione. Per le società estere partecipanti all’operazione sarà compito di ogni Stato membro designare l’organo giurisdizionale, il Notaio o altra autorità competente per controllare la legittimità della fusione.

Atto di fusione: Si impone la forma dell’atto pubblico indipendentemente dalle norme nazionali comunitarie applicabili all’atto di fusione. Esso è redatto dall’autorità competente dello Stato la cui legge è applicabile alla società risultante dalla fusione o, qualora tale legge non preveda che la fusione risulti da atto pubblico, dal Notaio italiano. Qualora l’atto pubblico venga redatto dal pubblico ufficiale straniero, deve essere depositato presso un Notaio italiano ai fini dell’iscrizione nel Registro delle Imprese dove ha sede la società italiana partecipante alla fusione.

Controllo di legittimità: Se la società risultante dalla fusione è una società italiana, il Notaio, entro 30 giorni dal ricevimento di tutti i certificati preliminari e della delibera di approvazione del progetto comune di fusione, espleta il controllo di legittimità sull’attuazione della fusione rilasciandone apposita attestazione. Se la società risultante dalla fusione è una società di altro Stato membro il controllo di legittimità è espletato dall’autorità all’uopo designata da tale Stato.

Pubblicità: Se la società risultante dalla fusione è una società italiana, entro 30 giorni dal controllo di legittimità, unitamente all’attestazione di legittimità ed ai certificati preliminari, l’atto di fusione deve essere depositato per l’iscrizione nei R.I. dove hanno sede le società italiane partecipanti alla fusione e la società risultante dalla fusione; se invece la società risultante dalla fusione è una società straniera, nello stesso termine, unitamente all’attestazione del suddetto controllo, l’atto pubblico di fusione deve essere depositato nel R.I. dove ha sede la società italiana partecipante alla fusione.

Effetti: Se la società risultante dalla fusione è una società italiana, la fusione  ha effetto con l’iscrizione dell’atto di fusione nel R.I. del luogo ove ha sede tale società.  In questo caso, l’ufficio del R.I. della società risultante dalla fusione comunica immediatamente al corrispondente ufficio del R.I. di ciascuna società partecipante alla fusione che l’operazione ha acquistato efficacia, affinché provveda alla relativa cancellazione; se la società risultante dalla fusione è una società straniera, la data dalla quale la fusione ha effetto è determinata dalla legge applicabile a tale società.  In tal caso la società italiana partecipante alla fusione transfrontaliera è cancellata dal R.I. a seguito della comunicazione, da parte del R.I. in cui è iscritta la società risultante dalla fusione transfrontaliera, che questa ha acquistato efficacia, purché si sia provveduto all’iscrizione dell’atto di fusione presso il R.I. dove ha sede la società italiana.

Partecipazione dei lavoratori: Se prima della fusione i lavoratori di una delle società godevano di un regime di partecipazione all’interno della società, essi devono poterne beneficiare anche dopo la fusione.

Le fusioni transfrontaliere sollevano molteplici aspetti su cui è importante ricevere specifica assistenza legale. Avendo trentennale esperienza nel settore, possiamo fornire consulenza qualificata in materia e gestire tutto il processo per il compimento dell’operazione societaria, rapportandoci, nel caso, anche con autorità o professionisti stranieri.

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