Costituzione di società di capitali
Le società di capitali sono dotate di autonomia patrimoniale perfetta, pertanto rispondono delle obbligazioni sociali solo con il loro patrimonio, mentre i soci sono responsabili solo nei limiti della propria quota.
La legge stabilisce l’importo minimo del capitale sociale e le modalità di formazione del capitale.
Il capitale sociale non può essere inferiore ad euro 10.000 nelle società a responsabilità limitata (SRL) e ad euro 120.000,00 nelle società per azioni (SPA) o in accomandita per azioni (SAPA).
Per poter costituire la società deve essere versato presso una banca, su un conto vincolato, almeno il 25% del capitale sociale.
Nel caso in cui la società sia costituita con atto unilaterale è necessario il versamento sul conto vincolato dell’intero capitale sociale.
Al notaio deve essere esibita in originale, la ricevuta dell’avvenuto versamento delle somme presso una banca.
Il notaio verifica che il contenuto dell’atto costitutivo e dello statuto sia conforme a legge, spiegando alle parti le norme che regolano il funzionamento della società.
Il notaio, a seguito dell’accertamento delle condizioni stabilite dalla legge richiede l’iscrizione presso il Registro delle Imprese.
Attività di consulenza
La riforma del diritto societario ha notevolmente ampliato lo spazio a disposizione per l’autonomia statutaria nelle società di capitali. il nostro studio è in grado dare alla propria clientela una assistenza qualificata nella predisposizione di clausole statutarie adatte alle concrete esigenze dei soci e delle società.
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