Patti successori e patto di famiglia

PATTI SUCCESSORI E PATTO DI FAMIGLIA

I patti successori sono convenzioni con le quali taluno dispone della propria successione nei confronti di un’altra persona prima della propria morte, ovvero con cui si dispone di diritti che potrebbero pervenire da una successione non ancora aperta, o infine con cui si rinunzia a successioni non ancora aperte.

Nel nostro ordinamento i patti successori sono vietati e se stipulati sono nulli, poiché violano il principio della revocabilità delle disposizioni testamentarie.

Un’importante deroga al divieto di patti successori è rappresentata dal patto di famiglia, contratto con cui un imprenditore trasferisce, in tutto o in parte, la propria azienda o le proprie partecipazioni societarie ad uno o più tra i suoi discendenti.

Con il patto di famiglia l’imprenditore può assicurare alla propria impresa una stabile destinazione a favore dei propri discendenti, nella prospettiva di evitare crisi di gestione che potrebbero altrimenti derivare da eventuali dispute successorie.

Il patto di famiglia, data la complessità degli elementi che ne condizionano la validità e l’efficacia, deve essere stipulato nella forma dell’atto pubblico. Per la sua regolazione e redazione l’intervento del notaio è necessario per operare correttamente nei confronti dei figli o nei confronti di eventuali soggetti interessati, anche al fine di evitare l’assunzione di impegni non conformi alle disposizioni di legge.

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