Il “trasferimento” dell’ipoteca non ha effetto finché l’annotazione dell’atto di surrogazione non viene eseguita.
Solo dopo che l'annotazione sarà stata effettuata, quindi, il nuovo mutuante potrà avvalersi della garanzia ipotecaria.
Effettuata l’annotazione, l’iscrizione non può essere cancellata senza il consenso dei soggetti indicati nell’articolo 2879 cod. civ.
L'annotazione costituisce il momento di chiusura del procedimento di surroga, in quanto assicura il subentro della nuova banca nella garanzia ipotecaria che assisteva il precedente mutuo.
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