Surroga trilaterale e bilaterale

L'atto di surroga può essere di due tipi, trilaterale o bilaterale.

La surroga trilaterale prevede l’intervento in atto dell’originario creditore (“Banca surrogata”), della nuova Banca mutuante e del soggetto debitore (mutuatario) e viene stipulata con un unico atto notarile contenente: 

a.             il nuovo contratto di mutuo,  riproducente le condizioni pattuite tra il mutuatario e il nuovo Istituto di Credito;

b.             il consenso alla surrogazione rilasciato dalla banca surrogante;

c.              la quietanza di estinzione dell’originario mutuo, rilasciata dalla banca surrogata.

 

La surroga bilaterale, invece, prevede l’intervento in atto della nuova banca mutuante e del soggetto debitore (mutuatario) e viene stipulata con due separati atti notarili, e precisamente:

a) il nuovo contratto di mutuo, contenente il consenso alla surrogazione da parte della Banca surrogante;

b) un separato atto di quietanza di estinzione dell’originario mutuo, rilasciato dalla Banca surrogata.

 

 

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