L'atto di surroga può essere di due tipi, trilaterale o bilaterale.
La surroga trilaterale prevede l’intervento in atto dell’originario creditore (“Banca surrogata”), della nuova Banca mutuante e del soggetto debitore (mutuatario) e viene stipulata con un unico atto notarile contenente:
a. il nuovo contratto di mutuo, riproducente le condizioni pattuite tra il mutuatario e il nuovo Istituto di Credito;
b. il consenso alla surrogazione rilasciato dalla banca surrogante;
c. la quietanza di estinzione dell’originario mutuo, rilasciata dalla banca surrogata.
La surroga bilaterale, invece, prevede l’intervento in atto della nuova banca mutuante e del soggetto debitore (mutuatario) e viene stipulata con due separati atti notarili, e precisamente:
a) il nuovo contratto di mutuo, contenente il consenso alla surrogazione da parte della Banca surrogante;
b) un separato atto di quietanza di estinzione dell’originario mutuo, rilasciato dalla Banca surrogata.
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