Mercoledì, Maggio 22, 2013

Assicurazione

Il mutuatario, o l'eventuale terzo datore di ipoteca, è obbligato a stipulare una polizza assicurativa che copra il bene concesso in garanzia contro i danni da incendio, eventi naturali e scoppio.

L’obbligatorietà nasce dall’esigenza della banca di vedersi risarcita dalla compagnia assicrativa nel caso in cui, il verificarsi dell’evento dannoso, comporti la perdità dell’immobile cauzionale, con la conseguente interruzione della restituzione della somma finanziata da parte del mutuatario.

Il contratto assicurativo in esame è un contratto accessorio a quello di mutuo e ad esso saldamente vincolato, sino all’estinzione totale del finanziamento medesimo.

Se l’estinzione del primo finanziamento avviene per surrogazione, il contratto di assicurazione originariamente stipulato perde ogni ragion d’essere, venendo meno la causa stessa del contratto (in quanto il mutuo a cui la polizza è vincolata viene estinto).

In questi casi il mutuatario potrà scegliere di inserire un nuovo beneficiario nell’originaria polizza assicurativa – come dispone l’art. 1899 del cod. civ., e l’art.. 49 del Regolamento ISVAP N. 35 del 26 Maggio 2010 - oppure risolvere il contratto assicurativo originario.

In quest’ultimo caso, il mutuatario che abbia pagato il premio assicurativo in un’unica soluzione (o sino ad una data successiva  a quella dell’estinzione) ha diritto di richiedere al vecchio istituto il rimborso delle quote non godute

Le Banche, tuttavia,  possono trattenere dall’importo dovuto le spese amministrative effettivamente sostenute per l’emissione del contratto e per il rimborso del premio, a condizione che le stesse siano indicate nella proposta o nella polizza. In ogni caso, tali spese non devono essere tali da costituire un limite alla portabilità del mutuo ovvero un onere ingiustificato in caso di rimborso.

 

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