Doveri del mutuatario

Altre ai diritti, il mutuatario nelle surroga ha precisi doveri.

Al fine di agevolare il corretto svolgersi delle procedure di surrogazione, anche il mutuatario è gravato da oneri e doveri. In particolare:

a. rispetto della buona fede contrattuale

Il mutuatario è tenuto a mantenere una condotta conforme ai principi di correttezza e di buona fede (art 1175 e 1375 del codice civile), sia nella fase precontrattuale che in seguito alla stipula dell’atto (e sino all’estinzione totale dell’obbligazione).

E’ opportuno evidenziare che non costituisce violazione al principio poc’anzi sancito, l’assunzione da parte del mutuatario di informazioni in ordine alle varie condizioni di mutuo offerte da altri istituti bancari, al fine di individuare quelle più consone alle proprie esigenze

 

b. mantenimento delle garanzie

Una volta stipulato l’atto di surroga, la natura e le tempistiche di adempimento degli obblighi posti a carico del mutuatario sono definiti dal nuovo contratto. Al contrario, cessano quelle del contratto stipulato con la banca surrogata.

Il mutuatario, pertanto, ha l’ulteriore onere di  assicurare al nuovo istituto bancario, la sussistenza delle garanzie ipotecarie originariamente concesse, sino a definitiva estinzione del debito contratto.

Può verificarsi che l’ipoteca posta a garanzia del mutuo surrogato venga cancellata dalla banca surrogata per mero errore materiale. Sebbene nessuna responsabilità possa essere ascritta al mutuatario, è obbligo di quest’ultimo rendersi disponibile alla materiale sottoscrizione dell’atto di consenso alla (nuova) iscrizione ipotecaria presso il notaio incaricato, restando le relative spese a carico della banca responsabile dell’erronea cancellazione.

 

 

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