Mercoledì, Maggio 22, 2013

Disciplina fiscale

Ai sensi del comma 4-bis dell'art. 8 del d.l. n. 7/2007, "Nell'ipotesi di cui al comma 2 non si applicano l'imposta sostitutiva di cui all'articolo 17 del d.p.r. 29 settembre 1973, n. 601, nè le imposte indicate nell'articolo 15 del medesimo decreto ".

Il nuovo mutuo, quindi, sarà esente sia da imposta sostitutiva, sia dalle altre imposte (registro, ipotecaria, bollo, ecc.) "sostituite" ai sensi degli artt. 15 e seguenti del d.p.r. n. 601/1973. Troverà unicamente applicazione la tassa ipotecaria dovuta per l'annotazione a margine dell'iscrizione.

In tutti casi non rientranti nell'ambito di applicazione dell'art. 8 del d.l. n. 7/2007 (essenzialmente i casi in cui il precedente debito non derivi da un mutuo concesso da banca o intermediario finanziario o ente previdenziale),  secondo l’orientamento dell'amministrazione finanziaria, l'operazione di surrogazione usufruisce del trattamento tributario agevolato previsto dall'art. 15 del d.p.r. n. 601/1973, unicamente nel caso in cui la nuova operazione di finanziamento che dà luogo alla surrogazione usufruisca, in quanto finanziamento bancario a medio o lungo termine, delle suddette agevolazioni.

Inoltre è previsto che "La surrogazione per volontà del debitore di cui al presente articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali". La norma si riferisce al  profilo della natura di prima o ulteriore abitazione del fabbricato al cui acquisto è finalizzato il mutuo.

Può, altresì, venire in considerazione l'art. 15, comma 1, lett. b), del d.p.r. 22 dicembre 1986 n. 917 (testo unico in materia di imposte sui redditi), a proposito della detrazione fiscale relative ad interessi ed oneri accessori, spettante in relazione al mutuo contratto per l'acquisto dell'abitazione principale, secondo cui "L'acquisto della unità immobiliare deve essere effettuato nell'anno precedente o successivo alla data della stipulazione del contratto di mutuo. Non si tiene conto del suddetto periodo nel caso in cui l'originario contratto è estinto e ne viene stipulato uno nuovo di importo non superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati". Pare, che il legislatore abbia voluto consentire la perdurante detraibilità degli interessi contratti per il nuovo mutuo anche in assenza delle condizioni richieste dal suddetto art. 15, comma 1, lett. b) (quindi anche se il nuovo mutuo sia "superiore alla residua quota di capitale da rimborsare, maggiorata delle spese e degli oneri correlati".

 

 

 

 

 

 

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