In tutti i casi in cui il mutuatario veda limitato o precluso l’esercizio di un proprio diritto, può tutelarsi rivolgendosi liberamente alle associazioni dei consumatori, come per esempio ALTRO CONSUMO, UNIONE NAZIONALE CONSUMATORI, etc.
Risulta evidente che nella stipulazione di un contratto di mutuo (sia esso per surrogazione o meno), il mutuatario assume nei rapporti con la Banca la qualità di “consumatore”.
Nell’ambito delle procedure poste a garanzia del mutuatario, un’attenzione particolare deve essere rivolta a quella predisposta nel 2010 dalla Banca d’Italia.
Con riferimento ai rapporti tra la Banca e la rispettiva clientela, oltre che allo scopo di rafforzare il rispetto dei principi di trasparenza e di correttezza del sistema Bancario, Banca d’Italia ha istituito specifici organismi a ciò destinati.
In particolare, è stato imposto alle Banche di costituire un apposito “Ufficio reclami”, a cui il mutuatario può rivolgere le proprie motivate contestazioni. Tale Ufficio, tenuto a gestire le controversie, ad intervenuta ricezione dei reclami deve dare riscontro al cliente entro 30 giorni.
Qualora il cliente non si ritenga soddisfatto, potrà ricorrere all’Arbitro Bancario Finanziario, principale organo di tutela costituito presso Banca d’Italia: (www.arbitratoBancarioefinanziario.it).
La relativa procedura è inserita nella documentazione allegata all’atto di surrogazione (di norma nell’articolo del capitolato relativo alla trasparenza Bancaria).
Il ricorso potrà essere inviato direttamente alla Segreteria tecnica del collegio competente (Milano, Roma e Napoli) o a qualunque Filale della Banca d’Italia con lettera raccomandata a.r. o per posta elettronica certificata.
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