Quali informazioni deve ricevere il mutuatario consumatore?
A norma dell’art. 124 t.u.b., il finanziatore o l'intermediario del credito sono obbligati a fornire al consumatore le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un'offerta di credito.
Queste informazioni - riassunte in un modulo, contenente le «Informazioni europee di base sul credito ai consumatori» - consentono al consumatore di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.
Mentre è mera facoltà del consumatore richiedere la bozza del contratto di credito, l’art. 124-bis t.u.b., ha reso obbligatoria la valutazione del merito creditizio del consumatore da parte dell’istituto finanziatore, anteriormente alla conclusione del contratto.
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