Giovedì, Maggio 23, 2013

Recesso del consumatore

Il mutuatario - consumatore ha il diritto di recedere dal contratto di credito entro quattordici giorni.

Il termine decorre dalla conclusione del contratto o, se successivamente a tale data,  dal momento in cui il consumatore riceve tutte le condizioni e le informazioni previste ai sensi dell'articolo 125-bis, comma 1. In caso di uso di tecniche di comunicazione a distanza il termine è calcolato secondo l'articolo 67-duodecies, comma 3, del codice del consumo.

Il recesso si estende automaticamente ai contratti aventi a oggetto servizi accessori connessi col contratto di credito, se tali servizi sono resi dal finanziatore ovvero da un terzo sulla base di un accordo col finanziatore, anche in deroga alle condizioni e ai termini eventualmente previsti dalla normativa di settore.

Nei contratti di credito a tempo indeterminato il consumatore ha il diritto di recedere in ogni momento senza penalità e senza spese.

Il contratto può prevedere un preavviso non superiore a un mese. I contratti di credito a tempo indeterminato possono prevedere il diritto del finanziatore di recedere con un preavviso di almeno due mesi, nonché di sospendere, per una giusta causa, l'utilizzo del credito da parte del consumatore, dandogliene comunicazione in anticipo e, ove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.

 

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