Il notaio digitale é in grado di rilasciare copie ed estratti di documenti informatici, laddove per documento informatico si intende “la rappresentazione informatica di atti, fatti o dati giuridicamente rilevanti”.

La Legge notarile ed in particolare il suo Regolamento attuativo consentono infatti ai notai di “rilasciare copie o estratti di documenti ad essi esibiti e di libri commerciali”.

L’estratto di un documento consiste nella sua riproduzione parziale, mentre la copia riguarda l’intero contenuto dell’originale.

Il presupposto di tale attività di redazione e rilascio di copie ed estratti è che una persona identificata dal notaio gli presenti in modo verificabile un documento informatico.

Nello specifico, al fine del rilascio di un estratto notarile delle scritture contabili di una impresa per fini giudiziari, ai sensi dell’articolo 634 c.p.c., il notaio deve verificare che il lotto di conservazione di cui dette scritture contabili fanno parte sia stato formato e quindi posto in conservazione nel rispetto delle vigenti disposizioni di legge e regolamentari.

Contattando il nostro studio riceverete tutte le informazioni in relazione alla documentazione ed ai costi relativi al rilascio di copie ed estratti di documenti informatici.