L’ipoteca è un diritto reale di garanzia iscritto che attribuisce al creditore, definito appunto creditore ipotecario, il diritto di espropriare il bene ipotecato a garanzia del pagamento del suo credito in caso di mancato pagamento dello stesso. L’ipoteca può essere concessa direttamente dal debitore interessato o da un soggetto terzo nell’interesse del debitore.

L’ipoteca non fa perdere al debitore la disponibilità e il godimento del bene ipotecato; egli può ad esempio vendere il bene senza che ciò pregiudichi il diritto del creditore.

L’ipoteca infatti è fornita di diritto di sequela e cioè “segue” il bene su cui grava anche quando esso cambia il proprietario.

Come funziona l’ipoteca

Si possono ipotecare i beni immobili (terreni e fabbricati) e beni immobili registrati (navi, aerei e autoveicoli).

La registrazione delle iscrizioni ipotecarie relative agli immobili viene tenuta dalle competenti Agenzie del Territorio che coordinano il territorio in cui è ubicato l’immobile; l’iscrizione nei registri immobiliari è il modo con cui si costituisce l’ipoteca.

I 3 tipi di ipoteca

Si distinguono tre tipi di ipoteche:

  • ipoteca legale, per i casi espressamente previsti dall’art. 2817 del Codice Civile (ad esempio il venditore di una casa ha ipoteca a garanzia del pagamento del prezzo se dilazionato e di ogni onere connesso);
  • ipoteca volontaria, concessa anche con dichiarazione unilaterale a garanzia per esempio di un mutuo, da farsi per atto pubblico o scrittura privata, pena la nullità;
  • ipoteca giudiziale, derivante da un provvedimento di un Giudice che porti condanna al pagamento di una somma, all’adempimento di altra obbligazione o al risarcimento dei danni da liquidarsi successivamente.

Che cos’è il pegno?

Il pegno è anch’esso un diritto reale di garanzia ed è costituito a garanzia dell’obbligazione dal debitore o da un terzo per il debitore.

Diversamente dall’ipoteca il pegno ha per oggetto i beni mobili, le universalità di mobili, i crediti e altri diritti aventi per oggetto beni mobili.

Il pegno si costituisce attraverso la consegna della cosa o del documento che conferisce la disponibilità esclusiva della cosa al creditore (che è tenuto a custodirla e a non utilizzarla, salvo che sia necessario per la conservazione) o a un terzo designato dalle parti; la cosa o il documento possono anche essere posti in custodia di entrambe.

Il creditore ha diritto di farsi pagare con prelazione (ossia con preferenza) sulla cosa ricevuta in pegno, solo se la cosa è rimasta in possesso del creditore o presso il terzo indicato dalle parti. La prelazione, nel caso di pegno di crediti, opera quando il pegno risulti da atto scritto, e la sua costituzione sia stata notificata al debitore o da lui accettata con scrittura avente data certa.