L’atto di donazione è, a tutti gli effetti, un contratto. Tramite questa stipulazione il donante, senza ricevere in cambio alcun corrispettivo, si priva di un proprio bene, diritto o altro vantaggio, attribuendolo per spirito di liberalità ad un soggetto (a cui in gergo ci si riferisce col sostantivo donatario) da lui liberamente designato.

I requisiti di legalità dell’atto di donazione

Con il termine donazione si indica un’azione spontanea e libera da qualunque condizionamento. Affinché tale atto sia valido da un punto di vista giuridico, si devono rispettare tassativamente due caratteristiche imprescindibili: lo spirito di libertà del donante e l’arricchimento del soggetto a cui è destinato il bene.

L’oggetto del suddetto contratto può essere di diversa natura, a condizione che si tratti di beni o diritti già presenti nel patrimonio del donante. L’esempio più classico è rappresentato dagli immobili (che spesso vengono intestati al donatario con riserva di usufrutto da parte del donante), tuttavia possono essere donate anche quote societarie, somme di denaro o beni di altro tipo. Si ricorda che tali beni, se donati a favore del coniuge, figli o ascendenti del donante, verranno poi conteggiati al momento di determinare le quote di eredità, salvo che il donante non decida di beneficiare ulteriormente questi soggetti con una espressa dispensa dall’imputazione.

Trattandosi a tutti gli effetti di un contratto, l’ultimo requisito che permette alla stipulazione di essere valida per l’ordinamento giuridico è che essa venga eseguita in presenza di un Notaio e di due testimoni attraverso un atto pubblico.

Il professionista assume il ruolo di garante e ha l’obbligo di verificare e attestare la piena capacità di intendere e volere del donante, occupandosi al contempo di informarlo in maniera esaustiva di tutte le conseguenze correlate all’atto di donazione. Egli può, inoltre, consigliare alle parti se questa è la soluzione migliore per raggiungere l’obiettivo che si sono prefissate.

La donazione può essere revocata?

Trattandosi di un atto giuridico sui generis è cruciale ricordare che esso può essere impugnato e revocato qualora sussistano le condizioni necessarie affinché ciò avvenga. Quando si stipula un atto di donazione, si possono inserire delle clausole (definite “oneri” o “condizioni”) il cui scopo è garantire al donante la possibilità di dare rilevanza ai motivi per i quali intende donare.

La donazione, una volta perfezionata secondo i criteri di legge è valida e irrevocabile, tuttavia, esistono due casistiche speciali (di natura etico-sociale) per cui essa può essere posta nel nulla:

  • per ingratitudine del donatario (se esso ha commesso qualche azione particolarmente grave verso il donante o nei confronti del suo patrimonio);
  • per sopravvivenza dei figli (capita in quei casi in cui il donante scopre solo dopo la donazione di avere dei figli o degli eredi).

Il Notaio, anche in questo frangente, può rivelarsi un prezioso consulente a cui chiedere delucidazioni in merito all’atto di donazione che si intende effettuare.